Dimissioni e risoluzione consensuale

Modalità di trasmissione

Rif. Normativi: Art. 26 D.Lgs n. 151/2015 | Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate mediante la nuova procedura telematica.

Per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale il lavoratore deve:

  • essere in possesso del PIN INPS o, in alternativa
  • richiedere l’assistenza di un soggetto abilitato (in questo caso il lavoratore non deve farsi carico della procedura per il rilascio del PIN INPS)

I soggetti abilitati sono:

  • Patronati
  • Enti Bilaterali
  • Organizzazioni sindacali
    Commissioni di certificazione

La nuova procedura non si applica:

  • Ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni
  • Al recesso durante il periodo di prova
    Ai rapporti di lavoro domestico
  • Alle dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) competente per territorio (art. 55 c. 4 D.Lgs 151/2001)
  • Ai rapporti di lavoro marittimo
  • Alle dimissioni/risoluzioni consensuali avvenute nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. (giudice, sede sindacale, commissioni provinciali di conciliazione)
  • Alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di Certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/2003 (Enti Bilaterali, DTL, Province, Università)

PROCEDURA DI TRASMISSIONE

A.L.IM. è a Vostra disposizione per la diretta gestione del servizio prestato dall’E.N.Bi.Form. | Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione.

Per accedere al servizio è sufficiente trasmettere all’indirizzo di posta elettronica sportello@alim.it:

  • Delega dimissioni (scarica qui)
  • Mod. recesso/revoca rapporto di lavoro (scarica qui)
  • Scansione della lettera di recesso/revoca rapporto di lavoro a firma del lavoratore
  • Copia di un documento di riconoscimento valido del lavoratore

Per tutti i tesserati A.L.IM. il servizio è reso gratuitamente ogni qual volta richiesto.

Il contributo per i non aderenti all’Associazione è pari a € 20,00 cad., da corrispondersi anticipatamente mediante bonifico bancario:

  • INTESTATO A: A.L.IM. | ASSOCIAZIONE LIBERI IMPRENDITORI
  • CAUSALE: DIMISSIONI TELEMATICHE
  • IBAN: IT90 Z030 6954 5601 0000 0004 094
  • IMPORTO: € 20,00

La ricevuta di pagamento è requisito necessario all’erogazione del servizio, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica sportello@alim.it unitamente alla documentazione di cui sopra.

INFORMAZIONI UTILI

DECORRENZA DIMISSIONI: La data di decorrenza delle dimissioni (da indicare nel modulo da compilare per le dimissioni on line) è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

IL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DEL LAVORO INVIERÀ AUTOMATICAMENTE LA COMUNICAZIONE ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE DIMISSIONARIO E ALLA DTL COMPETENTE.
LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI PRESENTATE DAL LAVORATORE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA TELEMATICA, SARANNO INEFFICACI.
LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI POTRANNO ESSERE REVOCATE CON LE STESSE MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE, ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE DEL MODULO.

SANZIONI: Il datore di lavoro che altera la comunicazione telematica è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00. Se non riceve la comunicazione telematica il datore di lavoro dovrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato e quindi avviare una procedura disciplinare: contestare l’assenza, attendere i termini di difesa previsti (5 giorni)
e successivamente irrogare la sanzione.

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