La Legge 124/2017 (art. 1, commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno (solo quest’anno è prevista la proroga al 31/12), sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 €.
Nel caso in cui i singoli aiuti sono di importo inferiore 10.000,00 € ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000 €, tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (in quanto incassato nel 2021 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2021, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo (30/06/2022).
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
Si evidenzia che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017.
I soggetti che non hanno un proprio sito Internet, possono provvedere tramite la pubblicazione sul sito Internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
La mancata pubblicizzazione dei contributi ricevuti comporta:
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
A.L.IM. aiuta le imprese ad adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
E’ possibile adempiere all’obbligo compilando il modello di richiesta predisposto dall’Associazione, da trasmettere integralmente compilato, timbrato e firmato a sportello@alim.it.
Modello richiesta di pubblicazione
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