Codice di condotta

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione
Le norme del Codice di Condotta si applicano a tutti gli associati A.L.IM. nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti tra loro, con i committenti e con i terzi.

Art. 2 – Potestà disciplinare e regolamentare
Nel caso in cui il socio violi le regole di condotta, spetta agli organi disciplinari di adottare i provvedimenti necessari, quali il richiamo, la censura o l’espulsione del socio dall’associazione.

Art. 3 – Doveri di probità, dignità e decoro
L’associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto dell’associato di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica o religiosa. Con la propria attività l’associato non deve contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

Art. 4 – Doveri di lealtà, fedeltà e correttezza
Nell’esercizio della loro professione, l’associato, non deve perseguire interessi di natura economico patrimoniale, per non violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’associato che compie atti contrari all’interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l’immagine dell’Associazione.

Art. 5 – Dovere di diligenza
L’associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

Art. 6 – Dovere di riservatezza
È dovere dell’associato conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. L’associato deve inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti e dei dati in loro possesso. L’associato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti e, comunque, a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.

Art. 7 – Dovere di aggiornamento professionale.
È dovere dell’Associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività. L’Associato è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvato dall’associazione.

Art. 8 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi.

Art. 9 – Uso del logo
L’Associato potrà inserire sulla propria targa professionale il logo di A.L.IM. con la relativa denominazione rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all’Associato il disconoscimento dell’appartenenza all’Associazione di categoria.

Titolo II – Rapporti con i collaboratori

Art. 10 – Rapporto di colleganza
L’associato deve mantenere sempre nei confronti dei collaboratori un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale. Deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio. In particolare non devono esprimere critiche sui collaboratori per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni. Eventuali violazioni del codice di condotta devono essere segnalate esclusivamente agli organi disciplinari. Le disposizioni di cui al presente articolo assumono peso e rilevanza ancora maggiore quando i comportamenti lesivi sopra indicati siano perpetrati a danno di un membro del Consiglio Direttivo o di un funzionario o a danno dell’immagine dell’Associazione in generale.

Art. 11 – Divieto di accaparramento di committenti
L’associato si astiene da qualsiasi comportamento che possa essere qualificato come “concorrenza sleale”. È fatto inoltre divieto al traduttore di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i propri committenti o i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

Titolo III – Rapporti con le altre associazioni

Art. 12 – Rapporti con altre associazioni
Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e di attuazione di azioni comuni a tutela della professione.

Art. 13 – Adesione ad altre Associazioni.
L’appartenenza dei soci A.L.IM. ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta di A.L.IM.

Art. 14 – Incompatibilità tra le cariche di diverse Associazioni.
I soci A.L.IM. che rivestono cariche rappresentative in A.L.IM. devono astenersi, salvo approvazione del Consiglio Direttivo, dall’assumere cariche anche in altre associazioni datoriali per evitare situazioni di conflitto, a meno che il cumulo delle cariche o la partecipazione ad incontri possa, a giudizio del Consiglio Direttivo, giovare alla collaborazione tra le associazioni stesse.

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