Rif. Normativi: Art. 26 D.Lgs n. 151/2015 | Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate mediante la nuova procedura telematica. Per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale il lavoratore deve:
I soggetti abilitati sono:
La nuova procedura non si applica:
A.L.IM. è a Vostra disposizione per la diretta gestione del servizio prestato dall’E.N.Bi.Form. | Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione. Per accedere al servizio è sufficiente trasmettere all’indirizzo di posta elettronica sportello@alim.it:
Per tutti i tesserati A.L.IM. il servizio è reso gratuitamente ogni qual volta richiesto.
Il contributo per i non aderenti all’Associazione è pari a € 20,00 cad., da corrispondersi anticipatamente mediante bonifico bancario:
La ricevuta di pagamento è requisito necessario all’erogazione del servizio, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica sportello@alim.it unitamente alla documentazione di cui sopra.
DECORRENZA DIMISSIONI: La data di decorrenza delle dimissioni (da indicare nel modulo da compilare per le dimissioni on line) è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
IL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DEL LAVORO INVIERÀ AUTOMATICAMENTE LA COMUNICAZIONE ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE DIMISSIONARIO E ALLA DTL COMPETENTE.
LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI PRESENTATE DAL LAVORATORE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA TELEMATICA, SARANNO INEFFICACI.
LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI POTRANNO ESSERE REVOCATE CON LE STESSE MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE, ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE DEL MODULO.
SANZIONI: Il datore di lavoro che altera la comunicazione telematica è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00. Se non riceve la comunicazione telematica il datore di lavoro dovrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato e quindi avviare una procedura disciplinare: contestare l’assenza, attendere i termini di difesa previsti (5 giorni) e successivamente irrogare la sanzione.
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