Obbligo del green pass

Nuove disposizioni in materia di green pass, secondo quanto contenuto nel D.L. 105/2021, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Il Decreto Legge ha stabilito l’obbligatorietà del green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, termine di cessazione dello stato di emergenza.
I lavoratori privati e pubblici, inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari, che non siano in possesso del green pass, saranno soggetti alla sospensione dello stipendio sin dal primo giorno in cui si verifichi tale condizione. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatterà a partire dal quinto giorno. I lavoratori sprovvisti di certificazione verde, che per tale motivo siano sospesi dalla prestazione lavorativa, non percepiranno la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso, i lavoratori manterranno il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il Decreto in oggetto ha, altresì, esteso l’obbligo a chiunque svolga la propria attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo e anche nel caso di soggetti esterni. Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

VERIFICA DEL GREEN PASS

I datori di lavoro sono i soggetti tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni ed entro il 15 ottobre devono definirne le modalità organizzative. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
I datori di lavoro sono tenuti anche a nominare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

SANZIONI
Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza green pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole o che non abbiano predisposto adeguate modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

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