COSTITUZIONE
Art. 1
In data 05/08/2014 è costituita un’Associazione denominata Associazione Liberi Imprenditori (in sigla A.L.IM.) che opera nell’ambito territoriale nazionale.
Non viene fissato alcun limite alla durata dell’A.L.IM..
L’Associazione ha sede in Gavardo (BS) alla Via Giovanni Quarena n. 145.
SCOPI
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone il conseguimento dei seguenti scopi:
- Coordinare ed unificare le singole iniziative degli imprenditori e dei professionisti nelle loro forme associate che svolgono attività nei nove macrosettori ATECO;
- Rappresentare e tutelare gli interessi professionali e aziendali degli imprenditori e delle loro forme associate, operando per la realizzazione dell’unità del mondo del lavoro e delle professioni;
- Sviluppare ogni iniziativa tendente alla rappresentanza, alla formazione libera, allo sviluppo tecnico-professionale e a tutela dei diritti delle imprese e dei professionisti.
COMPETENZE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Art. 3
L’Associazione persegue i propri scopi attraverso le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non tassativo:
- Stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori nel contesto di una libera società in sviluppo e nella coscienza dei valori sociali e civili;
- Promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e professionali dei soci;
- Promuovere e curare la tutela generale delle categorie imprenditoriali attraverso lo studio e la risoluzione dei problemi sindacali ed economici che direttamente o indirettamente le riguardano;
- Disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle aziende associate e con le rappresentanze sindacali degli stessi, attraverso la stipulazione di accordi e contratti collettivi di categoria;
- Partecipare agli Organismi Paritetici Bilaterali previsti dalla Legge e dai CCNL sottoscritti dall’A.L.IM.;
- Rappresentare gli interessi dei propri soci presso gli Organismi Istituzionali (Direzione Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, CCIAA, ecc.);
- Designare e nominare i rappresentanti degli imprenditori in seno a Enti, Organi e Commissioni, promuovendo tale rappresentanza come previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali;
- Proporre, elaborare e predisporre dei programmi diretti alle Istituzioni Nazionali e Internazionali, con particolare riguardo alle politiche in materia economica e creare iniziative per potenziare la rappresentatività e la solidarietà tra tutti i soggetti rappresentati;
- Organizzare convegni, congressi, workshop, seminari, forum, riunioni di studio su materie di interesse per gli imprenditori;
- Promuovere ed organizzare corsi d’istruzione, formazione, qualificazione o riqualificazione professionale, specializzazione, aggiornamento e studio, dibattiti, tavole rotonde, master e scuole di formazione e richiedere anche il riconoscimento e l’accreditamento degli stessi su argomenti d’interesse per i soggetti rappresentati e/o aderenti, anche avvalendosi di consulenti esterni e/o stipulando convenzioni con università, imprese ed enti pubblici e privati;
- Promuovere iniziative editoriali tramite pubblicazione, edizione e diffusione di info-prodotti, riviste opuscoli, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa agli scopi sociali dell’Associazione, nonché ricercare misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi, fiscali, di contabilità e di gestione poste a carico degli imprenditori;
- Sostenere e realizzare attività progettuali senza scopo di lucro, in favore dei propri associati e dei terzi, in linea con gli scopi sociali dell’Associazione, volte a sostenere iniziative anche di natura sociale finalizzate alla promozione di nuove forme di aggregazione, al rispetto delle pari opportunità e all’inclusione sociale, allo sviluppo della creatività e professionalità attraverso attività culturali, di istruzione, formazione e perfezionamento, nonché alla valorizzazione del lavoro;
- Organizzare, patrocinare, promuovere manifestazioni culturali e sociali nell’interesse della collettività e al fine di favorire l’aggregazione, la condivisione e il confronto tra imprenditori;
- Aderire ad organismi con finalità simili e stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Costituire le diverse sezioni interne all’Associazione, sia di settore economico che di ambito didattico, culturale e sociale, con nomi diversi, marchi o simboli per meglio identificare le diverse attività;
- Stipulare abbonamenti a riviste e/o a manifestazioni in modo tale da informare ed aggregare maggiormente i soci;
- Esercitare in via marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Effettuare ogni altra attività che, in armonia con il presente statuto e con le direttive degli organi sociali responsabili, sia diretta al conseguimento dei fini generali e particolari di difesa degli interessi e della dignità degli imprenditori.
L’Associazione si articola in sedi Regionali, Provinciali e Zonali, costituite in forma di associazione e organizzate come da statuto tipo.
Tali articolazioni si riferiscono ad un territorio coincidente con l’ente regionale, provinciale o ad un territorio sub-provinciale, metropolitano o inter-provinciale, a seconda dei casi e, comunque, sempre su deliberazione del Consiglio direttivo.
COMPETENZE DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE
Art. 4
- Elaborare e dirigere a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative;
- Elaborare le proposte legislative da avanzare alla Regione nell’ambito della titolarità del rapporto politico e gestionale con la Regione stessa, con gli enti e società, con l’Unioncamere regionale, operando per l’attuazione della legislazione regionale;
- Concorrere alla definizione e all’attuazione delle politiche nazionali;
- Definire nell’abito delle proprie risorse, le politiche finanziarie regionali, coordinandone la realizzazione su tutto il territorio regionale per determinare uno sviluppo equilibrato dell’organizzazione;
- Attuare e gestire in concorso con l’Associazione Nazionale e con le altre istanze confederali, per quanto di loro competenza, le politiche ed i provvedimenti comunitari di valenza regionale;
- Rappresentare le imprese e le loro forme associate nei confronti degli interlocutori istituzionali, economici, sociali presenti nella regione;
- Promuovere e favorire lo sviluppo dell’associazionismo economico;
- Concorrere, per quanto di sua competenza, ad attuare le iniziative definite dall’Associazione Nazionale;
- Elaborare e promuovere specifiche iniziative volte all’erogazione di servizi alle imprese, coordinandole con le iniziative delle strutture dell’Associazione. La gestione dei servizi medesimi resta, ogni qualvolta possibile, di competenza delle organizzazioni territoriali o delle strutture appositamente costituite, utilizzando anche collaborazioni esterne e/o costituendo società di scopo;
- Analizzare le tendenze di mercato regionale, attuare le interpretazioni dell’Associazione Nazionale per quanto attiene alla legislazione nazionale, promuove, seguire ed interpretare la legislazione regionale, garantendone la diffusione e la corretta conoscenza;
- Identificare e seguire gli specifici problemi settoriali, aventi valenza regionale, siano essi di carattere economico, finanziario, o tecnologico, o riguardino la risorsa lavoro, o concernono le relazioni di mercato con la committenza e ne ricerca, per quanto di propria competenza, le soluzioni;
- Valorizzare e promuovere le occasioni e gli strumenti d’innovazione tecnologica;
- Curare pubblicazioni specializzate e iniziative professionali, quali corsi di formazione e aggiornamento per la gestione imprenditoriale;
- Stipulare accordi contrattuali integrativi regionali di settore, in raccordo con l’Associazione Nazionale;
- Promuovere ed organizzare fiere, convegni e seminari sul territorio regionale;
- Nominare i propri rappresentanti di settore in enti o comitati di propria competenza.
COMPETENZE DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE E ZONALE
Art. 5
- Elaborare e dirigere a livello provinciale/zonale la politica sindacale, rappresentare e tutelare a tale livello gli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche, con gli enti economici e con le parti sociali;
- Definire, nell’ambito delle proprie risorse, le politiche finanziarie provinciali/zonali;
- Stipulare eventuali accordi integrativi di lavoro a valenza provinciale/zonale in accordo con l’Associazione Regionale, ove consentiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;
- Elaborare ed attuare la politica strategica di interesse provinciale/zonale in materia di associazionismo economico;
- Elaborare e concorrere all’attuazione dei processi formativi, contribuire alla definizione di percorsi formativi e informativi posti in essere dall’Associazione Nazionale e da quella Regionale, operando per la messa in opera delle iniziative in materia definite dalle strutture sovraordinate;
- Identificare i problemi tecnico-produttivi, gestionali, amministrativi, di mercato nella specificità territoriale, assistendo gli imprenditori nella definizione operativa;
- Erogare specifici servizi settoriali alle imprese, coordinandole con le strutture sovraordinate dell’Associazione, utilizzando anche collaborazioni esterne e/o costituendo società di scopo;
- Promuovere ed organizzare fiere, convegni e seminari sul territorio provinciale/zonale;
- Nominare i rappresentanti di settore in enti o comitati di propria competenza.
DELEGA
Art. 6
Nel caso non si ponga in essere uno dei livelli territoriali (regionale, provinciale) i suoi compiti e le sue attribuzioni vengono svolte dalla struttura sovraordinata, o mediante interrelazioni di carattere funzionale.
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Art. 7
Aderiscono all’Associazione gli imprenditori e le loro forme associate che esercitano una o più delle attività che rientrano nei seguenti macrosettori:
- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Estrazione di minerali da cave e miniere
- Attività manifatturiere
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- Costruzioni
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio
- Riparazione di autoveicoli e motocicli
- Trasporto e magazzinaggio
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- Servizi di informazione e comunicazione
- Attività finanziarie e assicurative
- Attività immobiliari
- Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- Istruzione
- Sanità e assistenza sociale
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
SOCI
Art. 8
Si acquisisce lo stato di socio dell’Associazione, mediante sottoscrizione di apposita delega o altro mezzo, regolamentati dagli organi statutari.
La qualità di associato può essere acquistata da coloro che all’atto della presentazione dell’apposita delega di cui sopra, siano in possesso di partita IVA o codice fiscale.
Per la società di capitali e per le altre forme societarie la rappresentanza è affidata al legale rappresentante o ad altro amministratore delegato.
ELENCHI DEI SOCI PROFESSIONISTI
Art. 9
L’Associazione può dare vita a specifici elenchi dei soci che esercitano una professione non organizzata in un ordine o collegio.
OBBLIGHI DEI SOCI
Art. 10
Ogni associato è tenuto:
- Ad osservare le norme del presente statuto;
- Ad uniformarsi alle delibere assunte dall’Assemblea alle relative disposizioni attuative del Consiglio direttivo.
QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 11
Ogni associato dovrà versare la quota associativa, valida per un anno dalla data di sottoscrizione dell’apposita delega (365 giorni), nella misura determinata dal Consiglio direttivo, nonché le contribuzioni integrative che l’Associazione può stabilire, nell’ambito delle linee di politica finanziaria annuale e pluriennale.
AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 12
Alle associazioni spettano le quote percentuali sul tesseramento la cui erogazione e gestione diretta seguirà i deliberati dagli organi dell’A.L.IM. Nazionale, spettando a far data dalla loro costituzione tutte le risorse derivanti dai servizi specialistici organizzati e gestiti direttamente dalle associazioni ai rispettivi livelli di competenza ed a una quota parte che verrà via via definita per i servizi erogati e in collaborazione con le strutture territoriali che confluiranno in appositi conti correnti intestati alle associazioni secondo i rispettivi criteri di competenza.
Parimenti, saranno gestiti direttamente dalle associazioni i fondi derivanti dalle quote di servizio sindacali con appositi conti correnti intestati alle associazioni stesse.
Il fondo comune delle associazioni a ciascun livello è costituito dalle quote associative di competenza e da altri proventi a qualsiasi titolo conseguiti.
Fanno inoltre parte del fondo comune anche i beni acquistati con il predetto fondo.
Le strutture territoriali dell’Associazione sono organizzazioni autonome aventi ciascuna un proprio fondo comune.
L’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture territoriali, così come le stesse non risponderanno delle obbligazioni assunte dalle altre strutture.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 13
Qualora il socio venga meno agli obblighi statutari sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari su iniziativa del Consiglio direttivo che ne informerà il Consiglio dei garanti il quale, fatte le dovute valutazioni, disporrà i provvedimenti del caso.
Nell’ipotesi di provvedimento avverso, il socio potrà sempre ricorrere, in seconda istanza al Collegio dei garanti dell’Associazione.
ESCLUSIONE
Art. 14
L’esclusione può essere altresì dichiarata nei confronti dei soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza dell’Associazione.
RECESSO-DECADENZA
Art. 15
La qualità di socio e lo status ad esso connesso, possono venir meno per recesso volontario da comunicarsi entro tre mesi prima dalla scadenza dell’anno solare.
In caso di mancanza o di tardiva comunicazione, il socio deve provvedere al pagamento della quota di adesione per l’anno successivo.
La cessazione dell’attività comporta l’immediata decadenza dello stato di socio.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Art. 16
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- La Presidenza
- Il Collegio dei garanti
- Il Collegio dei revisori dei conti
I componenti degli organi dell’Associazione durano in carica quattro anni e sono tacitamente riconfermati per uguale periodo salvo revoca.
I componenti degli organi dell’Associazione sono sempre rieleggibili.
ASSEMBLEA
Art. 17
L’Assemblea è l’organo dell’Associazione che assolve le seguenti funzioni:
- Stabilisce le linee di strategia politica sindacale, di programma, di indirizzo in relazione alle esigenze e agli interessi dell’attività imprenditoriale;
- Valuta le iniziative operative proposte dal Consiglio direttivo e su di esse esprime un voto;
- Assume ogni deliberazione in materia inerente i problemi della categoria;
- Elegge il Presidente, i componenti la Presidenza, il Segretario, il Consiglio direttivo, il Collegio dei garanti ed il Collegio dei revisori dei conti;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
- Delibera il versamento di contribuzioni integrative;
- Delibera l’adesione alle unioni di settore e definisce i campi di attività e i poteri loro spettanti;
- Delibera in merito ad eventuali proposte di modifica statutaria.
L’Assemblea è valida quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione.
In seconda convocazione, a distanza di 24 ore, è valida indipendentemente dal numero dei presenti.
Alle riunioni dell’Assemblea partecipano con diritto di parola, ma non di voto, i componenti del Consiglio direttivo con mansioni operative.
Alle riunioni dell’Assemblea possono essere invitati, con diritto di parola, su decisione del Consiglio direttivo, funzionari operanti nell’Associazione.
COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA
Art. 18
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea è composta dai soci imprenditori sulla base di un rappresentante per ogni regione, che di norma è il presidente regionale, o, in assenza della struttura regionale, un presidente provinciale e di rappresentanze regionali con base proporzionale al numero degli associati.
I componenti dell’Assemblea nazionale che cessano la loro funzione di presidenti regionali o provinciali, decadono e verranno sostituiti dai rispettivi nuovi presidenti, così pure gli imprenditori che presentano le loro dimissioni sono sostituiti, se queste vengono accolte, da un imprenditore proveniente dalla stessa regione del dimissionario.
L’ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea regionale è composta da soci imprenditori sulla base di un rappresentante per provincia, che di norma è il presidente provinciale e di rappresentanze per provincia con la base proporzionale al numero degli associati.
I componenti dell’Assemblea regionale che cessano la loro funzione di presidenti provinciali decadono e verranno sostituiti dal nuovo presidente provinciale, così pure gli imprenditori che presentano le loro dimissioni sono sostituiti, se queste vengono accolte, da un imprenditore proveniente da una stessa provincia del dimissionario.
L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
L’Assemblea provinciale è composta dai soci imprenditori.
OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE
Art. 19
Tutte le strutture territoriali siano esse zonali, provinciali, regionali o nazionali, debbono eleggere l’Assemblea.
Ogni assemblea determinerà gli ulteriori livelli di direzione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20
Il Consiglio direttivo è l’organo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
- Attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa dell’Associazione;
- Delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell’Assemblea;
- Costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone la struttura organizzativa e le funzioni;
- Propone agli organi dell’A.L.IM. l’adesione e l’affidamento di altre organizzazioni, nonché la cessazione di rapporti instaurati;
- Delibera l’adesione ad organizzazioni rappresentative delle imprese;
- Delibera, su proposta della Presidenza, l’adesione ad organismi, istituti, enti che abbiano come obbiettivo la qualificazione e lo sviluppo delle imprese;
- Delibera, su proposta della Presidenza, la nomina di rappresentanti dell’Associazione presso enti amministrativi, istituzionali, commissioni, organismi di genere del settore economico di competenza, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipanti dell’organizzazione stessa;
- Delibera l’assunzione o il dimissionamento del personale operante presso l’Associazione e ne definisce l’inquadramento;
- Delibera in merito all’acquisto, permuta, vendita e locazione di beni immobili e mobili nell’ambito delle linee di politica finanziaria decisa dall’Assemblea;
- Attua la politica contrattuale operando in stretto raccordo con le altre associazioni interessate al medesimo CCNL;
- Dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei garanti a del Collegio dei revisori dei Conti;
- Presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e propone le linee di politica finanziaria annuale e pluriennale: approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio: decide, nell’ambito delle deliberazioni dell’assemblea le quote annuali associative integrative;
- Delibera la convocazione dell’Assemblea.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21
Sono componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, i Vice Presidenti e gli eletti dall’Assemblea.
I suoi componenti sono, per almeno due terzi, imprenditori e per la restante parte, sino ad un massimo di un terzo, funzionari.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 21-bis
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio direttivo. Il Comitato Scientifico ha il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio direttivo e provvede a:
- stilare studi scientifici e redigere pubblicazioni nelle aree tematiche individuate dal Consiglio direttivo;
- individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio e di ricerca che siano coerenti e funzionali alle linee strategiche definite dall’Associazione;
- definire l’analisi dei costi-benefici delle iniziative selezionate nonché tempi e metodi per la loro realizzazione.
PRESIDENZA
Art. 22
La Presidenza è composta dal Presidente, da uno a quattro Vice Presidenti e dal Segretario.
La Presidenza promuove l’attività politica dell’Associazione: ha funzione di rappresentanza politico-istituzionale, verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione.
La Presidenza convoca l’Assemblea e il Consiglio direttivo stabilendone l’ordine del giorno.
La Presidenza può assumere delibere spettanti al Consiglio direttivo aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli successivamente alla stessa per la ratifica.
Le funzioni di cui al presente articolo si esplicano collegialmente.
Il Presidente è eletto tra i titolari di imprese associate.
Egli presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell’Associazione al proprio livello territoriale di competenza.
Nell’ambito delle sue funzioni può conferire deleghe.
Il Presidente ed il Segretario hanno la responsabilità dell’attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea.
Essi convocano la Presidenza ed hanno la responsabilità del buon andamento dell’Associazione garantendone il corretto e democratico funzionamento.
COLLEGIO DEI GARANTI
Art. 23
Il Collegio dei garanti è composto da due membri effettivi e due membri supplenti.
Tra i membri effettivi viene eletto dall’Associazione il Presidente.
I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impedimento.
Il Collegio dei garanti ha il compito di valutare, su indicazione del Consiglio direttivo, se da parte di un socio vi siano comportamenti difformi rispetto ai doveri dal presente statuto.
I componenti effettivi del Collegio dei garanti dell’A.L.IM. sono invitati permanenti dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 24
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un membro effettivo e da un membro supplente.
Il Presidente che deve essere scelto fra gli iscritti all’Albo professionale dei revisori ufficiali dei conti.
Il membro supplente sostituisce il membro effettivo in caso di impedimento.
Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di sorvegliare l’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l’Assemblea.
I membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione sono invitati permanenti all’Assemblea e al Consiglio direttivo.
PRESIDENZA ONORARIA
Art. 25
L’Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria a coloro che hanno acquisito meriti particolari o che hanno per almeno sei anni ricoperto la carica di Presidente ovvero di Vice Presidente.
Il Presidente onorario ha diritto alla partecipazione ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
PATRIMONIO
Art. 26
Il patrimonio dell’Associazione, ai vari livelli, è costituito dai proventi delle quote associative, dalle contribuzioni integrative, dagli importo per i servizi, prestati alle imprese nonché dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione.
Fanno parte del patrimonio i beni mobili acquisiti, a qualunque titolo, dalle associazioni.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 27
Le eventuali modifiche allo statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28
Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale, verranno deliberati dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo.
NORME TRANSITORIE
Art. 29
Per quanto non stabilito dal presente statuto si applicano quelle fissate dal codice civile e dalle leggi vigenti.