A.L.Im. - Associazione Libere Imprese

Statuto alim


 

A.L.Im
ASSOCIAZIONE LIBERE IMPRESE
20124 Milano – C.so Buenos Aires, 77
( Costituita in Milano, con atto 16 giugno 1980 rep. 29109 – racc. 2919 –
Notaio Giuseppe Salvo)
 
Statuto
 
TITOLO I
Costituzione, Scopo, Sedi
 
ART. 1 - È costituita in Milano l'Associazione Libere Imprese, denominata A.L.Im. (di seguito semplicemente ‘Associazione’).
L' Associazione non persegue fini di lucro.
Possono essere Associati gli enti privati di qualsiasi ramo di attività - imprese individuali, società commerciali, professionisti iscritti in albi, studi associati, fornitori di servizi professionali, enti formativi, organizzazioni non lucrative, fondazioni, aziende a partecipazione pubblica e, in genere, qualsiasi soggetto che si trovi ad  affrontare esigenze di carattere imprenditoriale od economico-organizzativo - che abbiano la loro sede o una stabile organizzazione in un paese dell’Unione Europea, ovvero che siano domiciliati presso la sede dell’Associazione.
 
ART. 2 - Scopo dell'Associazione è la tutela degli interessi morali, sindacali, economici, di formazione professionale, di selezione del personale e, comunque, di tutti gli interessi che possono sorgere dall'esercizio delle attività degli enti associati, nelle forme e con i limiti stabiliti dagli organi dell’Associazione.
In tale ambito l’Associazione cercherà di supportare gli Associati, anche dotandosi di una struttura di sostegno per affrontare le controversie di lavoro, sia individuali che collettive, per prevenire le stesse e per predisporre una informativa in materia sindacale, previdenziale, antinfortunistica ed ambientale.
L’Associazione si prefigge, inoltre, lo scopo di agevolare gli Associati nei loro rapporti con paesi esteri e di offrire ausilio, ad istanza degli stessi, per la promozione d’iniziative di comune interesse, volte alla realizzazione di progetti idonei ad agevolare lo scambio di beni e servizi, anche immateriali, e di sviluppo del libero mercato.
L’Associazione oltre che attivarsi per il coordinamento delle iniziative degli Associati, con particolare riferimento ai rapporti tra operatori commerciali e di mercato, si propone, altresì - procedendo alla richiesta del proprio riconoscimento nelle opportune sedi (Prefettura e/o Regione) - di promuovere processi di formazione e orientamento professionali, operando al fine di:
·         promuovere e/o coordinare attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e orientamento professionale, rapportandosi con la P.A., sia a livello regionale che nazionale e comunitario, sia a livello internazionale, nell’ottica di agevolare le esigenze di formazione e ricerca di figure professionali d’interesse dei Soci, anche con l’erogazione di servizi d’istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro, con esclusione dello svolgimento di attività didattica finalizzata al rilascio di titoli accademici;
·         promuovere azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza, studio e diffusione delle esperienze nel campo delle collaborazioni commerciali, produttive e di servizi, sia in Italia che in paesi esteri.
L’Associazione è dotata delle risorse patrimoniali e delle strutture organizzative necessarie al conseguimento dei propri scopi, ivi comprese, ricorrendone le condizioni, quelle finalizzate alla conciliazione sindacale, alla contrattazione collettiva, alla soluzione alternativa delle controversie, alla promozione ed erogazione di attività di formazione professionale, nonché alla promozione dell’attività degli Associati nell’ottica della sua internazionalizzazione.
 
ART. 3 – L’Associazione ha sede in Milano, c.so Buenos Aires 77.
Eventuali Uffici, Sedi Distaccate, Delegazioni  e Rappresentanze in genere potranno essere istituiti – anche in via temporanea – in altri luoghi e/o presso altri Enti, con delibera consiliare, che ne determinerà anche il grado di autonomia.
L’Associazione potrà aderire, con delibera consiliare, ad organizzazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali le cui norme statutarie o le cui finalità non confliggano con quelle di cui al presente Statuto e potrà altresì, con il medesimo limite, costituire società profit o acquisirne partecipazioni.
 
TITOLO II
Degli Associati
 
ART. 4 – L’Associato Ordinario: la domanda di ammissione all’Associazione verrà formalizzata dall’aspirante Associato tramite sottoscrizione del modulo standard predisposto dalla Segreteria dell’Associazione: l’iscrizione si perfezionerà, salvo quanto appresso, all’atto della ricezione della domanda da parte della Segreteria. Il modulo contenente la domanda di ammissione potrà essere recapitato all’Associazione anche via fax o via e-mail.
La domanda di ammissione dovrà, tra l’altro, indicare:
·         il domicilio al quale saranno da recapitarsi le notifiche, le comunicazioni e ogni altro avviso diramato dall’Associazione;
·         il codice fiscale dell’ente associando e l’impegno dello stesso al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto;
·         il nominativo dell’aspirante Associato (se persona fisica), ovvero della persona che rappresenterà l'Ente associando (se persona giuridica o altro), munita dei necessari poteri secondo le norme interne del medesimo, alla quale spetterà l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari: tale persona non potrà essere sostituita da un delegato e potrà essere variata esclusivamente a mezzo  comunicazione scritta da parte dell’Associato (se persona fisica) o del legale rappresentante dell’Ente (se persona giuridica o altro).
L’adesione all’Associazione ha efficacia immediata, dalla data della domanda, ma il Comitato Esecutivo, anche tramite proprio delegato, potrà comunicare - entro cinque giorni dall’iscrizione - l’esclusione del neo Associato, con provvedimento motivato da spedire al medesimo, entro il predetto termine, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente che dia certezza dell’invio.
L’invio della predetta comunicazione comporterà l’automatica esclusione del neo Associato, con effetto retroattivo dall’inizio del rapporto e la restituzione dei contributi associativi che fossero stati nel frattempo versati.
Avverso l’esclusione il neo Associato potrà ricorrere al Consiglio, che deciderà inappellabilmente al riguardo: in caso di accoglimento del ricorso, la domanda di ammissione s’intenderà come riproposta ed accolta nella data della seduta consiliare e l’iscrizione avrà, da tale data, la sua ordinaria decorrenza.
L’Associato resta impegnato nel rapporto associativo per un periodo di due anni dalla data di iscrizione, rapporto che s’intenderà rinnovato per i bienni successivi, salvo recesso da comunicarsi - a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente, che dia certezza della ricezione da parte della Segreteria dell’Associazione - almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.
L’Associato rimane libero di recedere in qualunque momento dal rapporto associativo, ma rimane comunque ferma la sua obbligazione contributiva sino allo scadere del biennio in corso al momento del recesso.
Con l’adesione all’Associazione, l’Associato conferma di avere ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13, D.L.vo 196/03, e di consentirne il trattamento e la comunicazione nell’ambito delle finalità associative indicate dal presente Statuto; l’Associato conferma altresì di essere edotto che il Titolare del trattamento dei suoi dati, ai sensi della citata norma, è l’Associazione, presso la propria Sede, e che il Responsabile del trattamento, per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 della noma medesima, è il Presidente pro tempore dell’Associazione, domiciliato a tal fine presso la Sede dell’Associazione.
 
ART. 4-bis – Il Neo-Associato: l’ente privato, che non abbia mai partecipato all’Associazione, può presentare domanda di ammissione quale Neo-Associato, barrando l’apposita casella sul modulo standard della domanda: l’adesione del Neo-Associato è regolata come quella dell’Associato Ordinario, con le sole differenze che, per lui, il vincolo associativo (nonché contributivo) è di un solo anno ed incontra le limitazioni d’iniziativa e di voto previste, per i soci dimissionari, dal successivo art. 8.
La domanda di ammissione quale Neo-Associato vale anche come domanda di ammissione quale Associato Ordinario alla scadenza dell’anno dalla prima iscrizione, salvo contraria comunicazione da recapitare con le modalità di cui al precedente art. 4, sesto alinea, almeno quattro mesi prima della predetta scadenza.
Il rapporto associativo del Neo-Associato, una volta trasformatosi, alla scadenza dell’anno, in rapporto di Associato Ordinario, avrà da tale momento la sua ordinaria decorrenza biennale.
 
ART. 4-ter – L’Associato Onorario: è facoltà del Consiglio nominare Associati Onorari, tra Enti che si siano particolarmente distinti nell’ambito della vita associativa o che abbiano operato con particolari meriti per promuovere lo sviluppo dell’Associazione o che abbiano, comunque, contribuito in modo saliente al perseguimento degli scopi associativi.
La qualità di Associato Onorario si assume con l’accettazione da parte dell’Ente della nomina deliberata dal Consiglio.
L’adesione dell’Associato Onorario è regolata come quella dell’Associato Ordinario, con le sole differenze che, per lui, il vincolo associativo è a tempo indeterminato e permane sino a revoca della nomina da parte del Consiglio o a comunicazione di dimissioni da parte dell’Associato, senza necessità di preavviso alcuno.
L’Associato Onorario è, altresì, esente dalle obbligazioni contributive ordinarie, essendo tenuto a corrispondere solo il contributo annuo simbolico determinato dall’Assemblea.
L’Associato Onorario non può rivestire cariche sociali, ma partecipa alle votazioni assembleari per l’elezione delle stesse.
 
ART. 5 – L’Associato, non dimissionario, ha facoltà di promuovere, nei confronti degli organi sociali, istanza di revisione di deliberazioni o di modificazione di comportamenti, purché ottenga l'adesione preventiva di almeno un decimo dei soci iscritti, con pieno diritto di voto, alla data dell'ultima assemblea: l’istanza in questione sarà esaminata dal Collegio dei Probiviri, il quale dovrà sottoporla a referendum fra gli associati.
 
ART. 6 – L’Associato, non dimissionario, con l'adesione preventiva di oltre il 30% degli Associati iscritti, con pieno diritto di voto,  alla data dell’ultima assemblea, potrà opporsi alle deliberazioni degli organi sociali e provocare l'immediata convocazione dell'assemblea che potrà deliberare sull'operato del Consiglio e stabilirne anche l'eventuale decadenza.
 
ART. 7 – Gli Associati, all'atto dell'iscrizione, si obbligano:
a)        ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli organi sociali stipulassero e adottassero in nome dell’Associazione;
b)       ad attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari ed alle disposizioni dell’Associazione;
c)        a corrispondere, alle rispettive scadenze, il contributo associativo annuale fissato dall’Assemblea, riconoscendo la facoltà dell’Associazione, in difetto di puntuale adempimento, di agire per il recupero coattivo dei relativi importi innanzi il Foro di Milano, cui spetterà la competenza esclusiva a decidere in merito.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti neanche indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
 
ART. 8 – L’Associato perde tale sua qualità per:
a)        dimissioni, alla scadenza;
b)       effettiva e comprovata cessazione di qualsiasi attività;
c)        espulsione.
L’Associato che venga a trovarsi in una delle condizioni suesposte non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, ne può pretendere alcun rimborso.
Gli Associati dimissionari non possono esercitare diritto di voto per l’elezione di Organi Statutari, né d’iniziativa ai sensi dei precedenti art. 5 e 6; gli stessi neppure possono conferire e/o essere portatori di deleghe, né rivestire cariche sociali o candidarsi alle stesse.
 
ART. 9 - Le dimissioni devono essere sottoscritte esclusivamente dalla persona e nei termini fissati al precedente art. 4, rispettivamente, al secondo e al sesto alinea.
 
ART. 10 – Il contributo associativo non ha funzione di corrispettivo, ma risponde a finalità solidaristiche, essendo funzionale alla pianificazione degli impegni che l’Associazione assume perseguendo gli scopi statutari.
L’Associato dimissionario, pertanto, pur avendo facoltà di dissociarsi in qualsiasi momento, anche in caso di dimissioni con effetto immediato, rimane obbligato a corrispondere all’Associazione i contributi associativi, sino al termine del biennio nel corso del quale le dimissioni sono state presentate.
Il contributo associativo è annuo ed è determinato - per alcune fasce o tipologie di Associati anche in via forfettaria - in base al numero dei collaboratori di cui l’Associato si avvale, nella misura determinata dall’Assemblea.
Stante la possibilità che il numero di collaboratori possa variare nel corso dell’anno, sarà sempre preso a riferimento quello risultante al 30 novembre di ciascun anno, quale risultante dalla denuncia previdenziale di tale mese, per quanto attiene ai collaboratori dipendenti, o da diversa evidenza, per quanto attiene gli altri collaboratori ivi non indicati: l’Associato, pertanto, provvederà a comunicare alla Segreteria dell’Associazione l’eventuale variazione del numero dei collaboratori indicata nella domanda di ammissione, piuttosto che quella intervenuta rispetto al 30 novembre dell’anno precedente, entro il mese di dicembre di ciascun anno: in difetto di variazioni, nessuna comunicazione dovrà quindi essere inviata.
Il contributo associativo annuo deve essere corrisposto in via anticipata, a far tempo dall’iscrizione (quindi indipendente dall’anno solare), ancorché il suo pagamento possa essere frazionato - per comodità di gestione contabile e per adeguamento alla eventuale variazione - in addebiti periodici frazionati (solitamente con emissione di note di addebito semestrali): ai soli fini contributivi, le frazioni di mese si considerano come mese intero.
La misura del contributo annuo è determinata dall’Assemblea e permane sino alla sua eventuale variazione, la quale non potrà mai avere effetto retroattivo sui ratei mensili già anticipatamente corrisposti, ma decorrerà, per i residui ratei, a far tempo dal 1° gennaio successivo alla sua variazione.
La cessazione dell’ente, così come il suo fallimento, ove comprovati dal certificato camerale o da analoga documentazione (per gli enti non tenuti all’iscrizione alla C.C.I.A.A.,) fa venire meno l'obbligo della contribuzione associativa relativa alla eventuale annualità non ancora inziata nel biennio in corso.
La messa in liquidazione, l'amministrazione controllata o altre forme giuridiche, sopravvenienti allo "status" di normalità dell’attività dell’Associato, non costituiscono motivo di recesso dal rapporto associativo.
L’Associazione potrà anche accettare eventuali contributi straordinari, sia da terzi che da Associati, che confluiranno tra le risorse patrimoniali destinate alla realizzazione degli scopi associativi.
 
ART. 11 - L'espulsione dell’Associato può essere proposta, in ogni momento, da qualunque Organo Sociale o da qualunque Associato, con motivato esposto, per fatti che ledano lo spirito associativo o l'onorabilità dell’Associazione.
Sulla domanda di espulsione, sentito il proponente e l’Associato contro il quale è proposta l'espulsione, decide, con voto segreto, il Consiglio, con una maggioranza che non sia inferiore a tre quarti del numero effettivo dei suoi membri. Contro la deliberazione del Consiglio l’Associato escluso può fare opposizione unicamente mediante ricorso alla procedura arbitrale, prevista dall'art 39, entro il termine di decadenza di trenta giorni, a partire dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato.
 
TITOLO III
Dei Gruppi di Categoria
 
ART. 12 - Possono essere costituiti, con deliberazione del Consiglio, dei Gruppi di categoria.
La costituzione, il funzionamento ed i compiti dei Gruppi di categoria saranno regolati da un apposito "Regolamento" approvato dall'assemblea dell'Associazione, che dovrà considerarsi parte integrante del presente Statuto.
 
TITOLO IV
Degli Organi Associativi
 
ART. 13 - Sono Organi Associativi:
·         l'Assemblea;
·         il Consiglio;
·         il Presidente;
·         il Comitato Esecutivo;
·         il Collegio dei Probiviri;
·         il Collegio dei Revisori.
La sede di tutti gli Organi Associativi è stabilita, inderogabilmente, presso la sede dell’Associazione.
L'Assemblea, il Consiglio, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dovranno verbalizzare in appositi registri le deliberazioni adottate: copie di tali delibere potranno essere rilasciate soltanto dal Comitato Esecutivo.
Nessun altro documento potrà sostituire le copie delle deliberazioni, né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi.
Le cariche degli Organi Associativi - fermo il rimborso delle spese sostenute ed inerenti il mandato, purché debitamente documentate - sono conferite ed assunte a titolo assolutamente gratuito.
 
TITOLO V
Dell'Assemblea
 
ART. 14 - L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e delibera in base ai criteri di cui all’art. 21 c.c. e con gli ulteriori limiti, in quanto compatibili, previsti nelle specifiche di cui ai precedenti artt. 4 bis, 4 ter, 5 e 8.
L’Assemblea, fermo il disposto di cui all’art. 20 c.c., è convocata dal Presidente, in via ordinaria, con specifica dell’ordine del giorno, almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio, a mezzo comunicazione scritta (che potrà essere inviata anche via fax o via e-mail) al domicilio dell’Associato - quale indicato nella domanda di ammissione o risultante da successiva comunicazione - almeno quindici giorni prima della riunione.
Il Presidente, sentito il Consiglio, può procedere, ove lo ritenga opportuno, alla convocazione dell'assemblea straordinaria degli Associati, che sarà convocata e delibererà con le stesse modalità di quella ordinaria.
L'Assemblea straordinaria deve essere del pari convocata nel caso previsto dal precedente art. 6.
Qualora il Presidente non possa provvedere alla convocazione o, comunque, non vi provveda, l’incombente dovrà essere assolto dal Vicepresidente o da altro componente del Comitato Esecutivo.
Nel caso in cui l'assemblea straordinaria sia chiamata a decidere su modifiche statutarie, o su quanto previsto dagli artt. 40 e 41, dovrà essere convocata con un mese di preavviso e durante tale periodo sarà disponibile per ogni Associato, presso la sede sociale, il testo scritto dello Statuto  proposto in  modifica.
In ogni caso le modifiche statutarie dovranno essere deliberate con una maggioranza di almeno il 60% degli associati intervenuti, in proprio o per delega, e con una maggioranza dell’80% in caso di deliberazioni aventi ad oggetto lo spostamento di Sede, la variazione degli Scopi o la fusione per incorporazione in altre Associazioni.
L’assemblea dovrà sempre essere convocata presso la Sede dell’Associazione o, comunque, ove necessario, in altro luogo che si trovi inderogabilmente nel Comune di Milano.
 
ART. 15 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati e, in seconda convocazione, il giorno seguente, alla medesima ora, con qualsiasi numero di partecipanti.
L'Assemblea designerà il Suo Presidente scegliendolo fra i componenti del Consiglio.
Ogni Associato avrà diritto ad un voto: quando la stessa persona fisica risultasse rappresentare più Enti Associati, la medesima godrà di tanti voti quanti sono gli Enti stessi.
Ogni Associato ha il diritto di conferire delega ad un altro Associato, indicandone di ulteriori, in via subordinata, per il caso di assenza di quelli precedenti; ogni Associato può essere portatore di un massimo di cinque deleghe: la delega può essere permanente, sino a revoca, ovvero occasionale, nel qual caso deve specificare la riunione assembleare per la quale viene conferita.
Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti, presenti in proprio o per delega.
Qualora l'Assemblea sia formata da meno di un decimo degli iscritti con diritto di voto o una delibera sia stata approvata da una maggioranza inferiore a 6/10 dei partecipanti, il Consiglio, su conforme parere del Collegio dei Probiviri, potrà riproporre la delibera stessa ad una successiva Assemblea, da convocarsi entro trenta giorni, che delibererà a maggioranza semplice.
 
ART. 16 - L'Assemblea:
·         approva lo Statuto e le eventuali sue modificazioni;
·         nomina i componenti del Consiglio, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
·         può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Presidente onorario dell'Associazione, che si affiancherà al Presidente nominato dal Comitato Esecutivo;
·         stabilisce l’importo delle quote e dei contributi associativi a carico degli Associati;
·         approva il bilancio consuntivo ed esamina quello di previsione non oltre sette mesi dopo la chiusura dell'esercizio, che avviene il 31 dicembre di ogni anno;
·         delibera su ogni questione proposta dagli Associati, ai sensi dell'art. 6, o dagli Organi dell'Associazione.
 
TITOLO VI
Del Consiglio
 
ART. 17 - Il Consiglio è costituito da un massimo di 12 rappresentanti degli enti, che saranno eletti dagli Associati riuniti in Assemblea, oppure per corrispondenza, secondo il "Regolamento" annesso al presente Statuto: gli Enti Associati non potranno candidare rappresentanti privi dei requisiti di onorabilità indicati al punto 4 dell’allegato B alla D.G.R. n° VIII/6273 del 21.12.07 Regione Lombardia. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
 
ART. 18 - I membri del Consiglio decadranno automaticamente dalla carica in caso di:
·         loro dimissioni dal Consiglio;
·         dimissioni dell’Associato che rappresentano;
·         cessazione dell'attività dell’Associato che rappresentano;
·         espulsione dell’Associato che rappresentano;
·         perdita dei requisiti di onorabilità, ove il rappresentante dell’Associato non venga immediatamente sostituito da altro soggetto munito dei requisiti.
I posti resi vacanti saranno assunti automaticamente dai componenti supplenti, intendendosi come tali i non eletti, secondo la graduatoria scaturita dalle elezioni che hanno determinato la nomina del Consiglio.
 
ART. 19 - Il Consiglio viene convocato e presieduto dal suo Presidente, normalmente mediante comunicazione scritta almeno sette giorni prima della riunione: in caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo purché tutti i componenti del Consiglio ne abbiano ricevuto tempestivo avviso.
L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno della riunione.
Il Presidente dovrà riunire il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, nonché, entro 30 giorni, ogni qualvolta ne sia richiesto da almeno tre componenti del Consiglio stesso, a far tempo dalla richiesta stessa.
In caso d’inerzia del Presidente, il Consiglio dovrà essere convocato, con le medesime modalità, dal Vicepresidente, ovvero da altro componente del Comitato Esecutivo che si faccia parte diligente, ovvero dai tre componenti del Consiglio che ne hanno fatta richiesta.
 
ART. 20 - Il Consiglio sarà validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti, calcolandosi per intero la eventuale frazione derivante da un Consiglio composto da numero dispari di componenti, e sarà presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo o, in subordine, del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio, con parere unanime dei consiglieri, potranno tenersi anche in video conferenza e/o in tele conferenza. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti: in caso di parità, sarà decisivo il voto del Consigliere che presiede la riunione. Il Consiglio potrà anche deliberare mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, secondo le modalità indicate all’art. 2475, 4° comma, c.c..
 
ART. 21 - Il Consiglio fissa l'azione dell'Associazione nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea.
Il Consiglio elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Esecutivo composto da almeno tre Membri del Consiglio, compresi il Presidente e il Vice Presidente, i quali, quindi, rivestono anche le funzioni di Presidente e Vicepresidente del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio può eleggere al suo interno fino ad un massimo di cinque capi gruppo di categoria, scegliendoli tra i consiglieri eletti in modo da rappresentare al meglio le categorie, e può nominare i propri rappresentanti in seno alle organizzazioni previste dall'art. 3 dello Statuto.
Una mozione di sfiducia che raccolga l'adesione di 3/5 dei componenti del Consiglio (considerandosi per intero le eventuali frazioni), comporta l'automatica decadenza sia del Presidente, che del Comitato Esecutivo: in tal caso il Consiglio deve contestualmente procedere alla nomina del nuovo Presidente e Comitato Esecutivo o rassegnare le dimissioni al completo previa deliberazione del rinnovo delle cariche sociali come previsto ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.
 
TITOLO VII
Del Presidente
 
ART. 22 - Il Presidente dell’Associazione rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi con pieni poteri legali e contrattuali.
Egli provvede in via ordinaria a tutto ciò che concerne la vita dell'Associazione e che non sia demandato dal presente Statuto alla competenza di altri Organi. Il Presidente gode di tutte le facoltà necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione e del suo patrimonio, e ha piena disponibilità, a tal fine, delle risorse economiche dell'Associazione medesima, con solo limite del divieto di alienazione dei beni immobili e della piena disponibilità di somme non superiori ad € 2.000,00 (duemila/00), ovvero di beni mobili di valore non superiore al predetto importo, da calcolarsi in base al prezzo di carico al netto delle quote di ammortamento già stanziate in bilancio: per tutti gli impegni che eccedessero tale limite, la sottoscrizione del Presidente dovrà essere accompagnata da quella di altro membro del Comitato Esecutivo.
In via esemplificativa e non tassativa, il Presidente stipula i contratti di compravendita; stipula e risolve i contratti di lavoro col personale dipendente; intrattiene i rapporti assicurativi sia obbligatori che volontari, con facoltà di stipulare e risolvere i relativi contratti; stipula e risolve i contratti d'opera, di appalto, di collaborazione sia occasionale che coordinata e continuativa, di locazione anche finanziaria di beni mobili e immobili; può costituire, movimentare e chiudere conti correnti bancari; agisce in giudizio a nome e per conto dell'Associazione e per la conservazione del patrimonio sociale.
Il Presidente, sotto la sua responsabilità, può conferire delega al Direttore Generale per tutto quanto è previsto nel comma precedente. La delega può essere generale per quanto relativo ai rapporti col personale dipendente, la gestione delle assicurazioni obbligatorie, la movimentazione dei conti correnti bancari. Negli altri casi deve essere data volta per volta. Al Direttore Generale potrà parimenti essere conferita la delega da parte degli altri membri del Comitato Esecutivo, ove prevista la di loro sottoscrizione, congiunta a quella del Presidente, per l’assunzione di impegni.
Al Vice Presidente sono attribuiti i medesimi poteri e mansioni del Presidente, nel caso di vacanza della carica Presidenziale o di temporaneo impedimento del Presidente. Qualora l'impedimento non sia dichiarato per iscritto dallo stesso Presidente, esso dovrà essere attestato dal Collegio dei Probiviri in apposito verbale.
Nel caso in cui sia vacante anche la carica di Vice Presidente, o se anche questi si trovi temporaneamente impedito – ferma l’eventuale attestazione del Collegio dei Probiviri - la funzione presidenziale, con i poteri e le mansioni connesse, sarà assunta, per il solo tempo e le incombenze strettamente necessarie, dal membro del Comitato Esecutivo che ha conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni per i componenti del Consiglio, e, in caso di parità, da quello di maggiore anzianità associativa.
 
TITOLO VIII
Del Comitato Esecutivo
 
ART. 23 - Il Comitato Esecutivo viene eletto, a norma dell'art. 20, dal Consiglio e dura in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio. I suoi Membri sono rieleggibili. Opera secondo le delibere del Consiglio, salvo casi di urgenza, su cui riferisce al medesimo al più presto. Nomina - sentito il parere del Consiglio - i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, o Strutture Istituzionali. Il Comitato Esecutivo, può demandare alla persona del Presidente o del Vice Presidente, l'espletamento diretto di pratiche.
Il Comitato Esecutivo può suddividere tra i suoi componenti compiti specifici riferiti alle attività della Associazione.
 
ART. 24 - Nel caso che il Comitato Esecutivo debba assumere impegni per una determinata categoria di interessi che, al momento, non trova rappresentanza specifica in seno a sè, può chiedere al Consiglio di aggregare come esperto della materia un Socio appartenente alla categoria interessata ed eventualmente anche persona estranea all ‘Associazione.
 
ART. 25 – Il Comitato Esecutivo viene convocato senza formalità dal Presidente o dal Vicepresidente ed è presieduto dal Presidente o, in mancanza di questi, dal Vicepresidente: tutte le decisioni del Comitato Esecutivo debbono essere prese a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità sarà decisivo il voto del Consigliere che presiede la riunione.
Il Comitato Esecutivo potrà anche riunirsi in video conferenza o in tele conferenza, così come potrà pure deliberare mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, secondo le modalità indicate all’art. 2475, 4° comma, c.c..
 
ART. 26 - Nell'eventualità, prevista dall'art. 6, di decadenza del Consiglio, il Comitato Esecutivo in carica continuerà nelle sue funzioni, per la gestione ordinaria, sino a quando sarà sostituito da nuovo Comitato e ciò per garantire la continuità della vita associativa. Il Comitato Esecutivo dovrà nel più breve termine provvedere per la elezione di un nuovo Consiglio.
 
TITOLO IX
Del Collegio dei Probiviri
 
ART. 27 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone fisiche anche estranee all‘Associazione.
Esso elegge al proprio interno il Presidente e ha il potere di stabilire, ove lo ritenga opportuno, sia in via generale che per ciascun caso particolare, le norme relative al proprio funzionamento, dandone comunicazione al Consiglio perché questi le sottoponga eventualmente all'Assemblea per la necessaria ratifica.
L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
 
ART. 28 - Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni previste dal presente Statuto. Può essere altresì interpellato, da ciascun Associato o da ciascun Organo Associativo, in merito all'interpretazione delle norme statutarie: in questo caso il parere del Collegio potrà essere sindacato in sede giurisdizionale, ma, nelle more, rimane vincolante per gli Associati.
 
TITOLO X
Del Collegio dei Revisori
 
ART. 29 - Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone fisiche anche estranee all‘Associazione.
Si applicano al Collegio dei Revisori, per quanto di ragione, le stesse disposizioni previste dall'art. 27.
 
ART. 30 - Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione economica dell'Associazione e, a tal fine, può accedere in qualsiasi tempo presso la sede sociale, avanzare richieste di chiarimenti al Presidente dell'Associazione, al Consiglio e al Comitato Esecutivo, effettuare ogni ispezione da lui ritenuta opportuna per il controllo della gestione medesima, ove necessario anche presso gli Istituto Bancari e presso terzi in genere. Al Collegio dei revisori il Consiglio sottopone il rendiconto economico annuale dell'Associazione, il bilancio consuntivo e quello di previsione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea cui è demandato di approvarli. Nei successivi quindici giorni il Collegio dovrà esprimere per iscritto il proprio parere, che verrà sottoposto esso pure all’esame dell'Assemblea.
 
TITOLO XI
Dei verbali
 
ART. 31 - Le deliberazioni degli Organi Associativi di cui all'art. 13 dovranno essere sottoscritte:
·         dalla persona che presiede la riunione e dal segretario nominato, per quanto riguarda Assemblea, Consiglio e Comitato Esecutivo;
·         dai Membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri per quanto di loro competenza.
 
La verbalizzazione delle riunioni dovrà essere effettuata e sottoscritta, se del caso in tempo successivo, anche per quelle effettuate in video conferenza o in tele conferenza.
Dovranno essere riportate a verbale e sottoscritte anche le deliberazioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.
 
TITOLO XII
Delle votazioni
 
ART. 32 - Non è in alcun caso e sede ammesso il voto per acclamazione.
Per le votazioni di Assemblea il Presidente deciderà di volta in volta se debbono essere attuate per alzata di mano, per alzata o seduta, per divisione, per appello nominale o per scheda segreta.
Si avrà, in ogni caso, votazione per scheda segreta quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà degli Associati presenti. Per le votazioni di Consiglio e di Comitato Esecutivo è ammesso solo il voto palese, onde non pregiudicare ai Consiglieri il diritto ad esplicitare il proprio eventuale dissenso.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche elettive saranno normalmente effettuate per corrispondenza, salvo esplicita delibera dell'Assemblea ordinaria o delibera del Consiglio espressa con maggioranza di due terzi.
 
TITOLO XIII
Del Direttore Generale
 
ART. 33 - Il Direttore Generale, che non è un Organo Associativo, né puo far parte di detti Organi, è nominato dal Consiglio e dovrà presentare i medesimi requisiti di onorabilità indicati al precedente articolo 17.
Il Direttore Generale è responsabile dell'efficienza dei servizi e dell'andamento degli uffici dell'Associazione; il medesimo, altresì, dirige il lavoro degli uffici dell'Associazione con poteri organizzativi, direttivi e dispositivi su tutto il personale dipendente e su tutti gli altri soggetti, che a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti di collaborazione con l’Associazione.
Il Direttore Generale dovrà inoltre coordinare e dirigere l'attività di tutti gli Uffici, le Sedi Distaccate e le Delegazioni dell'Associazione, sia direttamente che per mezzo degli eventuali responsabili locali.
In caso di temporanea mancanza della figura del Direttore Generale, la sua funzione può essere assegnata ad un Consigliere o al Presidente: in tali casi (in deroga parziale all'art. 13 ultimo comma) potrà essere a questi riconosciuto, oltre al rimborso delle spese documentate, un ulteriore rimborso spese forfettario, la cui entità sarà fissata dal Consiglio.
Nel caso di vacanza della carica di Direttore Generale, o di impedimento temporaneo dello stesso, ne assumerà provvisoriamente i compiti il Presidente o il Vicepresidente o, in caso d’impedimento dei predetti, il membro più anziano del Comitato Esecutivo.
 
ART. 34 - Il Direttore generale partecipa - con carattere consultivo - alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e funge da Segretario in sede di riunioni di Assemblea, di Consiglio e di Comitato Esecutivo.
Il Direttore generale è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali dell’Associazione ed è legittimato ad agire in giudizio, in qualsiasi sede e grado, in nome e conto della stessa, senza necessità di delega da parte del Presidente e con i pieni poteri dispositivi in ordine alle azioni ed all’oggetto del contenzioso.
Il Direttore Generale, quindi, potrà rappresentare l’Associazione in Giudizio, sia direttamente che conferendo nomine a legali, con ogni facoltà, ivi comprese quella di sporgere querele, revocarle, rinunciare agli atti e alle azioni, compromettere in arbitri, transigere, effettuare incassi, dare quietanza e, comunque, fare quanto opportuno per la tutela dell’Associazione in qualsiasi sede contenziosa e non.
 
TITOLO XIV
Del Gruppo Certificatori Qualità
 
ART. 35 - Il Gruppo Certificatori Qualità è composto da tre membri, eletti dal Consiglio, che li sceglie tra gli associati della categoria: il Gruppo elegge, al proprio interno, il Presidente.
Le cariche sono gratuite ed hanno la stessa durata del Consiglio.
Il Gruppo Certificatori Qualità, di concerto con il Consiglio, stabilisce le regole deontologiche e comportamentali, compatibili ed aderenti ai regolamenti internazionali di categoria, dei consulenti e degli enti di certificazione aderenti all’Associazione.
Il Gruppo Certificatori Qualità:
·         valuta i consulenti e gli enti di certificazione, in base ai requisiti di cui al presente articolo;
·         rilascia l'accredito agli enti che hanno superato la valutazione di merito;
·         ove ne ricorrano i presupposti, può ritirare l'accredito assegnato: in tal caso l'ente oggetto di tale provvedimento può proporre ricorso al Consiglio;
·         può stabilire, sia in via generale che per ciascun caso particolare, le norme relative al proprio funzionamento, dandone comunicazione al Consiglio perché questi le sottoponga eventualmente all'Assemblea per la necessaria ratifica.
 
TITOLO XV
Del Patrimonio Sociale
 
ART. 36 - Il patrimonio sociale - formato dai contributi ordinari degli Associati, dagli eventuali contributi straordinari degli Associati e di terzi, nonché da tutti i beni (mobili ed immobili, materiali ed immateriali) che, comunque, cadano in proprietà o in possesso dell'Associazione - è amministrato e gestito dal Comitato Esecutivo, cui compete anche la redazione del rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni del presente Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.
Il patrimonio sociale deve essere idoneo ad assicurare il raggiungimento degli scopi associativi e, comunque, sufficiente a garantire i creditori presenti e quelli futuri.
 
TITOLO XVI
Dell’Esercizio Finanziario - Bilancio
 
ART. 37 - L'Esercizio Finanziario dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 
ART. 38 - Il Bilancio consuntivo e quello di previsione sono predisposti, su proposta del Presidente, dal Comitato Esecutivo e da questo proposti all'approvazione ed all'esame del Consiglio che a sua volta, dopo averli esaminati ed approvati: li trasmetterà al Collegio dei Revisori, ai fini di quanto previsto dall'art. 30; li sottoporrà per l'approvazione e per l'esame all'Assemblea secondo il disegno dell'art. 16.
Il bilancio consuntivo sarà corredato da una relazione del Consiglio e da una relazione del Collegio dei Revisori; il bilancio di previsione troverà la sua spiegazione nella relazione annuale del Presidente all'Assemblea e nella relazione del Collegio dei Revisori.
 
TITOLO XVII
Delle Controversie
 
ART. 39 – Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, lettera c (pagamento dei contributi associativi), qualsiasi controversia concernente i rapporti tra gli Associati e l'Associazione, come pure i rapporti tra i singoli Associati, che abbia ad oggetto la loro comune appartenenza all'Associazione, la quale non sia riservata per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, sarà sottoposta all'esame di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui i primi due nominati da ciascuno dei contendenti e il terzo dai primi due, o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Milano.
Il Collegio arbitrale stabilirà di volta in volta le norme per il proprio funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, e deciderà nelle forme dell'arbitrato rituale, non escluso il ricorso all'equità.
 
TITOLO XIII
Dello scioglimento e liquidazione
 
ART. 40 - L'Associazione, oltre che nei casi previsti dal codice civile, si potrà sciogliere per cessazione degli scopi statutari o per fusione con altre Associazioni: la relativa deliberazione Assembleare dovrà essere presa con maggioranza di almeno quattro quinti degli Associati iscritti.
 
ART. 41 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
TITOLO XIX
Dei Regolamenti
 
ART. 42 - Il Consiglio dovrà predisporre quei regolamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività associativa.
Ogni regolamento così predisposto dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, dopo la quale, e non prima, potrà avere applicazione.
I regolamenti qui previsti ed allegati sono quelli relativi a: Istanza di revisione (art. 5), Opposizione alle deliberazioni  (art. 6), Votazioni per corrispondenza (art. 17), Elezioni e scrutini (art. 32), Gruppi di categoria (art. 12).